Lo Statuto

STATUTO della Fondazione Internazionale Carli’n

con sede ad Ascona (CH)

Preambolo

La Fondazione è stata costituita su iniziativa e con i fondi di Claudia Giuseppina Agnese Cuminetti, figlia unigenita di Carlo, detto Carli’n, alla cui memoria ed al cui spirito generoso e lungimirante la Fondazione si ispira.

  1. Denominazione e sede

Sotto la denominazione Fondazione Internazionale Carli’n è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

La Fondazione è sottoposta all’Autorità di vigilanza federale, Dipartimento federale dell’Interno. La Fondazione ha sede ad Ascona ed è iscritta a Registro di Commercio.

La durata della Fondazione è illimitata.

  1. Scopo

Lo scopo consiste nell’individuazione e lancio, con il relativo sostegno economico non a fini di lucro, di progetti talentuosi, proposti da giovani, preferibilmente infra quarantenni, strutturati o meno, ma comunque carenti di mezzi economici propri, nel campo dell’innovazione ed eco sostenibilità applicata al settore agricolo.

In particolare sono ammessi progetti simili o affini a:

  • lo sviluppo di brevetti innovativi in campo agricolo;
  • le innovazioni a basso impatto ambientale nei settori produttivi agricoli;
  • lo sviluppo di mezzi di difesa delle colture alternativi a quelli chimici;
  • la valorizzazione a fini agricoli di aree marginali o

La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno. Essa predilige progetti volti alla valorizzazione agricola ed ecosostenibile di territori italo-elvetici, mantenendo un’apertura potenziale a territori siti in ogni parte del pianeta.

3. Criteri e modalità di approvazi one dei progetti e di elargizione degli aiuti

La valutazione e approvazione dei progetti sarà non appellabile.

La Fondazione si awale, per la loro definizione, parametrazione e valutazione, di eccellenti competenze tecniche, riconosciute nella comunità scientifica internazionale di riferimento, prescelte dalla Fondazione medesima.

A questo scopo la Fondazione costituirà un Comitato tecnico.

La Fondazione si assume i costi relativi al finanziamento iniziale, riservandosi la facoltà di sottoscrivere accordi di partecipazione nell’ambito delle singole iniziative, impegnandosi a reinvestire eventuali utili esclusivamente nel finanziamento di nuovi progetti.

La Fondazione si assume inoltre i costi, in forma di rimborso-spese, delle valutazioni tecniche che si renderanno necessarie per la scelta dei progetti proposti, nonché i costi documentati per la conduzione amministrativa e finanziaria sua propria.

4.Patrimonio e finanziamento delle attività

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di complessivi CHF 50’000.00 (cinquantamila) ed è

costituito dai contributi versati dalla fondatrice.

Il patrimonio potrà essere incrementato:

  • da ulteriori versamenti della fondatrice;
  • da legati, donazioni e liberalità;
  • da prestazioni e interessi attivi;
  • da versamenti di enti pubblici o

Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di rifiutare eventuali liberalità non ritenute idonee o confacenti agli scopi della Fondazione.

5.   Principi per l’amministrazione e la gestione del patrimonio

Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione può liberamente attingere dal patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione andrà investito in modo finanziariamente efficiente secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

6. Organizzazi one 

Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Fondazione;
  • il Comitato tecnico
  • l’Ufficio di revisione

7.Consiglio di Fondazione

Art. 7.1Consiglio di Fondazione

I membri del Consiglio di Fondazione sono almeno tre, fino ad un massimo di sette.

Tutti i membri del Consiglio di Fondazione aderiscono liberamente e perseguono le finalità e gli interessi della Fondazione stessa, secondo principi di onestà, trasparenza e indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa autonomamente.

Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

Art. 7.2 Periodo di carica

Il periodo di carica di un membro del Consiglio di Fondazione dura quattro anni. È ammessa la ripetuta rielezione. Il periodo di carica termina inoltre con le dimissioni, la revoca del mandato, la perdita della capacità di agire o il decesso.

Art. 7.3 Competenze

Il Consiglio di Fondazione decide in base alle disposizioni di cui all’atto di fondazione e al presente Statuto in tutte le questioni che riguardano la Fondazione.

In particolare:

  1. amministra la Fondazione e decide sui progetti, sui finanziamenti e attività che rientrano nello scopo sociale;
  2. elabora norme particolareggiate sull’attività ed il funzionamento della Fondazione; questi regolamenti e la loro modifica devono essere sottoposti all’Autorità di vigilanza per approvazione;
  3. disciplina il diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione;
  4. nomina i membri del Consiglio di Fondazione e i membri del Comitato tecnico e designa l’Ufficio di revisione;
  5. stipula e conclude contratti;
  6. approva il conto annuale e presenta all’Autorità di vigilanza il rapporto di attività

Il Consiglio di Fondazione può, entro i limiti dello scopo della Fondazione, richiedere presso l’Autorità di vigilanza una modifica degli statuti.

Art. 7.4 Riunioni

Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del Presidente di regola due volte l’anno. Ogni membro del Consiglio di Fondazione può chiedere che venga indetta una riunione adducendone i motivi.

Sono ammesse le decisioni circolari (cfr. in merito l’art. 7.10). Il Consiglio di Fondazione verrà convocato tramite e-mail da inviare almeno 7 giorni prima della data della convocazione.

Art. 7.5 Presidenza

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Fondazione, in sua assenza ne fa le veci il Vicepresidente o un altro membro.

Art. 7.6 Quorum e maggioranze

Il Consiglio di Fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, quando non è prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 7.8 del presente Statuto. A parità di voti, la decisione spetta al Presidente.

Art. 7.7 Obbligo d’astenersi

In caso di collisione di interessi, il membro in questione del Consiglio di Fondazione si astiene. Può essere presente al dibattito sulla materia, ma non al momento della delibera.

Per collisione di interessi si intendono le situazioni in cui esistono interessi diretti, anche economici.

Art. 7.8 Decisioni

I tipi di decisione seguenti necessitano dell’approvazione di due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione presenti:

  1. nomina di un membro del Consiglio di Fondazione;
  2. revoca del mandato di un membro del Consiglio di Fondazione;
  3. nomina e revoca del mandato dell’organo di revisione;
  4. trasferimento della sede di fondazione;
  5. approvazione del bilancio della fondazione;
  6. scioglimento della fondazione e destinazione del patrimonio di liquidazione;
  7. modifica del presente

Art. 7.9 Inviti

Non è ammesso decidere in merito ai punti dell’ordine del giorno che non vengono comunicati per iscritto (anche per fax o e-mail) ai membri del Consiglio di Fondazione almeno 7 giorni prima della riunione del Consiglio di Fondazione senza l’approvazione di tutti i membri.

Art. 7 .10 Decisioni mediante circolazione degli atti

Le decisioni del Consiglio di Fondazione in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante la circolazione degli atti, quando nessun membro chiede un consulenza orale. Affinché le decisioni prese mediante circolazione degli atti siano valide, è necessaria l’approvazione della maggioranza semplice di tutti i membri del Consiglio di Fondazione, quando non sia prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 7.8 di cui sopra.

Art. 7.11Verbale

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale: quest’ultimo deve essere firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, il quale non deve necessariamente far parte del Consiglio di Fondazione. Il verbale e le decisioni circolari devono essere conservate.

Art. 7.12 Rimborso spese ed indennizzo

Di norma, l’attività in seno al Consiglio di Fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate nel singolo caso; le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento da sottoporre all’autorità di vigilanza per approvazione.

8.   Comitato tecnico

Art. 8.1 Costituzione

I membri del Comitato tecnico sono almeno tre, fino ad un massimo di sette. Essi sono nominati dal Consiglio di Fondazione.

Art. 8.2 Periodo di carica

Il periodo di carica di un membro del Comitato tecnico dura quattro anni. È ammessa la ripetuta rielezione. Il periodo di carica termina inoltre con le dimissioni, la revoca del mandato, la perdita della capacità di agire o il decesso

Art. 8.3 Competenze

Al Comitato tecnico compete la definizione, parametrazione e valutazione dei progetti, che andranno sottoposti al Consiglio di Fondazione per approvazione.

Art. 8.4 Riunioni

Il Comitato tecnico si riunisce su invito del Presidente di regola due volte l’anno. Ogni membro del Comitato tecnico può chiedere che venga indetta una riunione adducendone i motivi.

Sono ammesse le decisioni circolari. Il Comitato tecnico verrà convocato tramite e-mail da inviare almeno 7 giorni prima della data della convocazione .

Art. 8.5 Presidenza

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato tecnico, in sua assenza ne fa le veci un altro membro.

Art. 8.6 Quorum e maggioranze

Il Comitato tecnico costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. A parità di voti, la decisione spetta al Presidente.

Art. 8.7 Rimborso spese e indennizzo

I membri del Comitato tecnico hanno diritto al risarcimento delle spese da loro sopportate nell’interesse della Fondazione e a un indennizzo corrispondente alla loro attività.

Gli importi vengono fissati dal Consiglio di Fondazione.

Art. 8.8 Sottocommissioni

Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di nominare delle sottocommissioni all’interno del Comitato tecnico laddove necessario ed in base alle specificità di ciascun progetto.

In tal caso l’organizzazione, le competenze ed il funzionamento delle stesse andranno stabilite in un Regolamento, da sottoporre all’Autorità di vigilanza per approvazione.

9.   Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L’Ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti siano adempiute.

L’Ufficio di revisione è designato annualmente dal Consiglio di Fondazione. L’Ufficio di rev1s1one dovrà essere designato tra i membri della Camera dei fiduciari o dell’Unione svizzera dei fiduciari.

10.  Esercizio

L’esercizio inizia il 1. gennaio e termina ogni 31 dicembre.

11.  Scioglimento

Al momento in cui lo scopo della Fondazione non dovesse più poter essere raggiunto , il Consiglio di Fondazione potrà richiedere presso l’Autorità di vigilanza lo scioglimento della stessa. I valori rea li e il capitale ancora disponibile andranno destinati ad una Fondazione con scopo pubblico che non soggiace al pagamento di imposte e che persegue uno scopo identico o simile alla presente Fondazione. La Fondazione destinataria dovrà avere sede in Ticino o in Svizzera. E’ escluso un rimborso del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali.

Il Consiglio di Fondazione rimane in carica fintanto che la Fondazione dispone di patrimonio.

E’ riservata l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza al trasferimento dei valori reali e dell’eventuale capitale, così come l’approvazione alla liquidazione della Fondazione.

12.  Rapporto

Al fine di premettere il controllo legale, all’Autorità di Vigilanza federale delle fondazioni andranno forniti annualmente, entro 6 mesi dalla chiusura dell1esercizio contabile:

  1. il rapporto di attività;
  2. il conto annuale;
  3. il rapporto dell’organo di revisione;
  4. l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Fondazione;
  5. l’elenco aggiornato dei membri del Consiglio di Fondazione, se vi sono state apportate

Muralto, ………….. 2015

I membri del Consiglio di Fondazione: